Art.4 – Bilancio consuntivo, Piano Annuale e Piano Pluriennale
1) L’assetto finanziario e l’ordinamento contabile del Museo coincidono con quelli della Fondazione.
2) Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo sono predisposti e approvati secondo le previsioni degli artt. 21 e 22 dello Statuto.
3) L’attività della Fondazione è organizzata sulla base di un Piano Annuale e di un Piano Pluriennale, quali strumenti essenziali per realizzare la gestione integrata e funzionale della struttura. Entro il 30 Novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva un documento programmatico annuale relativo all’attività da svolgersi nell’esercizio successivo.
4) Del Piano Annuale fanno parte tutti i servizi e le attività necessari e/o opportuni al fine di realizzare le finalità previste all’art. 6 dello Statuto e la gestione integrata e funzionale della Fondazione. Vi sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la manutenzione ordinaria e straordinaria; la gestione delle risorse umane; i servizi di assistenza e accoglienza al pubblico; le attività educative e formative, di comunicazione e promozione e ogni altra iniziativa volta alla realizzazione delle finalità espresse all’art. 6 dello Statuto.
5) Il Piano Pluriennale definisce il programma delle attività della Fondazione previste e prevedibili in relazione alle risorse disponibili, e viene aggiornato in funzione della effettiva disponibilità delle risorse stesse.
6) Sono possibili attività aggiuntive e iniziative speciali non previste dai Piani, purché ne sia garantita la copertura economica.
Art.5 – Patrimonio del Museo
1) Il nucleo iniziale del patrimonio del Museo è costituito da 31 oggetti, di prevalente valore simbolico, conferiti dall’ANED sez. di Prato, inseriti nel percorso museale liberamente accessibile ai visitatori, negli orari stabiliti.
2) Il materiale del Museo è registrato in apposito inventario, aggiornato in caso di nuove donazioni.
3) La Fondazione garantisce l’inalienabilità degli oggetti conferiti.
4) Il patrimonio è inalienabile, in caso di estinzione della Fondazione e di conseguente liquidazione del patrimonio, i beni ad essa conferiti, come risultanti dall’atto costitutivo, saranno restituiti a coloroche li hanno conferiti.
5) I beni acquisiti successivamente saranno devoluti al Comune di Prato, come da art. 23 dello Statuto, tranne che per donazioni per le quali siano state inserite da parte del cedente esplicite e altrimenti indicatrici clausole in merito.
Art.6 – Inamovibilità degli oggetti e prestiti esterni
1) Nessun oggetto del Museo può essere allontanato dalla sua sede se non per restauro o mostra e, comunque previa autorizzazione scritta del Direttore della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di valutare ed eventualmente ammettere il prestito, sia in Italia che all’estero, in caso di mostre ed esposizioni di particolare rilevanza quando il fine culturale sia tale da valorizzare il patrimonio museale stesso.
2) Gli oggetti concessi in prestito devono essere assicurati a cura e a carico del soggetto richiedente. Il trasporto è a carico del richiedente.
3) L’ente richiedente si farà carico di ogni spesa inerente il prestito e dovrà fornire tutte le garanzie necessarie per il trasporto, la collocazione, la conservazione e la riconsegna dell’oggetto prestato.
4) La spedizione avrà luogo previa consegna alla Fondazione della polizza assicurativa richiesta.
Art.7 – Utilizzo esterno dei contenuti audiovisivi del percorso museale
Il Direttore decide in merito all’utilizzo in ambienti esterni al Museo stesso del materiale audiovisivo che compone il percorso museale.
Art.8 – Disciplina d’uso della Sala Conferenze
Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, con deliberazione del 22 giugno 2010, che la Fondazione si riserva di concedere l’utilizzo della Sala Conferenze ad eventuali richiedenti solo nel caso in cui l’evento venga realizzato in collaborazione con la Fondazione stessa, abbia quindi ottenuto il benestare del Direttore, e sia attinente alle finalità della Fondazione come definite nello statuto all’art.6.
Art.9 – Disposizioni per la sicurezza
1) La Fondazione adotta tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia per garantire la sicurezza degli oggetti custoditi nonché l’incolumità degli addetti e dei visitatori. Tutti coloro che, a vario titolo, frequentano il Museo sono tenuti a rispettare le disposizioni previste dal responsabile per la sicurezza, pena l’immediato allontanamento dal Museo stesso.
2) La Fondazione sottoscrive una polizza di assicurazione RC contro i danni a terzi che possono determinarsi all’interno degli spazi della Fondazione e/o durante attività in spazi esterni promosse dalla stessa.
3) La Fondazione adempie alla vigente normativa per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs. n. 81/2008). A tal fine si dota di Documento di Valutazione dei Rischi, Documento di Valutazione Rischio Incendio e Piano di evacuazione come strumenti di prevenzione, tutela e gestione dei rischi collegati alla propria attività, sia nei confronti del proprio personale che degli utenti della struttura.
4) La Fondazione nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e, nel caso di nomina tra il personale, assicura la sua adeguata formazione adempiendo agli obblighi di legge.
5) La Fondazione nomina il medico competente del lavoro per la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti.
6) La Fondazione nomina tra i propri dipendenti e, nel caso di affidamento di servizi, tra il personale delle ditte affidatarie dei contratti di supporto per la gestione di biglietteria e guardiania, gli addetti alle squadre di primo soccorso e antincendio, assicurandone il periodico aggiornamento.
7) La Fondazione, nell’ambito delle proprie competenze di soggetto conduttore dell’immobile adibito a museo, effettua manutenzioni a cadenza semestrale sugli impianti elettrici e su tutti i presidi antincendio della struttura. Le manutenzioni specifiche dedicate all’ascensore di servizio, secondo le tempistiche previste dalla normativa, sono a cura del proprietario dell’immobile al quale la Fondazione rimborsa il 92% delle spese.
8) Il Museo è dotato di sistema di allarme anti intrusione.
Art.10 – La struttura
1) La sede del Museo occupa 200 mq dei 400 mq a disposizione della Fondazione all’interno dell’edificio che ospita anche altre realtà.
2) La Fondazione ha in carico la manutenzione ordinaria, mentre quella straordinaria è di competenza dell’Associazione “6 settembre”, ente proprietario dell’edificio.
3) Il Museo opera per garantire che le strutture museali risultino adeguate alle funzioni cui sono adibite, in conformità alla politica culturale ed agli obiettivi educativi della Fondazione e con riferimento alle esigenze dell’edificio, delle collezioni, del personale e del pubblico.