REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

DELLA FONDAZIONE “MUSEO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA DEPORTAZIONE E RESISTENZA – LUOGHI DELLA MEMORIA TOSCANA”

E DEL MUSEO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA DEPORTAZIONE E RESISTENZA

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15.03.2012

Aggiornamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26.11.2019

15 marzo 2012

Dopo la costituzione della Fondazione MUSEO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA DEPORTAZIONE E RESISTENZA – LUOGHI DELLA MEMORIA TOSCANA in data 26 gennaio 2007, il Consiglio di Amministrazione approva il seguente Regolamento in attuazione e completamento dello Statuto (come previsto dall’art. 24), in conformità con quanto disposto dal D.M. 10 maggio 2001, “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei” (art. 150, comma 6, D. L.vo 112/1998), del piano di lavoro avviato dalla Regione Toscana in attuazione del decreto citato con L.R. n.21 del 25 febbraio 2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali e relativo DPRG n.22/R del 6 giugno 2011 “Regolamento di attuazione della Legge regionale 25 febbraio 2010, n.21”.

26 novembre 2019
Il Consiglio di Amministrazione revisiona i contenuti in conformità con quanto stabilito dal DM n.113 del 28 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale” e relativo allegato I “Livelli uniformi di qualità per i musei”.

Capo I – Princìpi generali 
Art.1 – Origini, denominazione e sede
Art.2 – Soggetto gestore
Art.3 – Strumenti operativi
Capo II – Gestione finanziaria, Gestione del patrimonio e degli spazi 
Art.4 – Bilancio consuntivo, Piano Annuale e Piano Pluriennale
Art.5 – Patrimonio del Museo
Art.6 – Inamovibilità degli oggetti e prestiti esterni
Art.7 – Utilizzo esterno dei contenuti audiovisivi del percorso museale
Art.8 – Disciplina d’uso della Sala Conferenze
Art.9 – Disposizioni per la sicurezza
Art.10 – La struttura
Capo III – Ordinamento interno: poteri e funzioni gestionali 
Art.11 – Organizzazione e risorse umane
Art.12 – Presidente
Art.13 – Consiglio di Amministrazione
Art.14 – Comitato Scientifico
Art.15 – Direttore
Capo IV – Rapporti con il pubblico e con il territorio 
Art.16 – Servizi al pubblico e accesso al Museo
Art.17 – Carta dei servizi
Art.18 – Sito Internet
Art.19 – Collaborazioni, promozione e partecipazione
Art.20 – Volontariato culturale
Capo V – Disposizioni finali 
Art.21 – Entrata in vigore e pubblicazione

Capo I - Princìpi generali

Art.1 – Origini, denominazione e sede

1) Il nome del Museo è Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza ed è nato nel 2002 come Museo del Comune di Prato e successivamente i beni mobili e le collezioni sono stati conferiti alla Fondazione costituitasi nel 2007 con tutti Comuni della Provincia di Prato, le Associazioni ANED di Prato, ANPI Provinciale e la Comunità Ebraica di Firenze come primi fondatori e come nuovi fondatori la Provincia di Prato e l’Associazione per il Gemellaggio Prato-Ebensee.
2) Il Museo ha ricevuto nel 2012 il riconoscimento da parte della Regione Toscana di Museo di rilevanza regionale.
3) Il Museo ha sede in Via di Cantagallo 250, 59100 Prato (PO).

Art.2 – Soggetto gestore

1) Ente gestore del Museo è la Fondazione Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria Toscana, fondazione riconosciuta dalla Regione Toscana, iscritta al registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato con decreto n. 551 del 19.02.2008 ed iscritta in data 21.02.2008 al n. 610 del registro regionale delle persone giuridiche private, cura la gestione e la valorizzazione del Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza di Prato e ne assicura il funzionamento; si propone inoltre come promotrice, nell’ambito delle sue finalità, di progetti di ricaduta regionale.
2) A tal fine, la Fondazione promuove e realizza l’insieme dei servizi e delle opere necessari a sviluppare pienamente la sua vocazione a divenire polo di ricerca, di documentazione e di divulgazione della conoscenza dei “luoghi di memoria” dei crimini del nazifascismo e dei processi storici che videro la nascita e l’affermarsi in Europa: del fascismo e del nazismo; delle persecuzioni razziali, politiche e religiose; della deportazione e della realtà dei campi di concentramento e di sterminio; delle lotte di resistenza e di liberazione. Con particolare riferimento alla città di Prato, al territorio regionale, ma con attenzione alla dimensione nazionale ed europea.
3) In particolare, nelle attività di gestione rientrano:
– Il reperimento e l’utilizzo delle risorse economiche e finanziarie;
– la conservazione dei beni, mobili e immobili, ricevuti a qualsiasi titolo, la loro manutenzione;
– la valorizzazione di oggetti e cimeli ritenuti idonei all’esposizione, eventualmente donati al Museo;
– l’organizzazione del personale e il funzionamento dei servizi di assistenza culturale, di accoglienza;
– la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione.
4) Nelle attività di valorizzazione rientrano:
– La conservazione fisica dei beni mobili e immobili e della loro sicurezza, integrità e valore;
– il miglioramento dell’accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante
riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
– la fruizione dei beni da parte delle diverse categorie di utenti;
– l’organizzazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
– l’organizzazione di attività educative e formative, anche in collaborazione con istituti di istruzione, istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
– l’organizzazione di mostre, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
5) Tra i progetti che la Fondazione si propone di realizzare rientrano, come previsto dall’articolo 6 comma 2 dello Statuto, attività a sostegno dell’impegno di Regione, Comuni, Province, Istituti scolastici e associazioni, quali viaggi di studio e programmi di riflessione culturale e divulgazione storica sui temi di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211 “istituzione del Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.
6) La struttura di governance del Museo coincide con quella della Fondazione, che è articolata nei seguenti organi:
a) Il Presidente
b) Il Vicepresidente
c) Il Consiglio di amministrazione
g) Il Revisore dei Conti
e) Il Comitato Scientifico
Le modalità di nomina, la composizione, i poteri, le funzioni le attività e tutto quanto attiene al funzionamento dei suddetti organi sono regolate dallo Statuto della Fondazione, cui si rimanda integralmente.

Art.3 – Strumenti operativi

Al fine di garantire l’attuazione dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità della gestione amministrativa, la Fondazione si dota di strumenti quali:
– Regolamento acquisti in economia ;
– Regolamento Albo fornitori;
– Regolamento per la selezione ed assunzione del personale dipendente e per il conferimento di incarichi e collaborazioni;
– Codice di comportamento;
– Carta dei servizi;
– DPIA Privacy;
che potranno essere revisionati sia sulla base di nuove esigenze organizzative che periodicamente con cadenza annuale.

Capo II - Gestione finanziaria, Gestione del patrimonio e degli spazi

Art.4 – Bilancio consuntivo, Piano Annuale e Piano Pluriennale

1) L’assetto finanziario e l’ordinamento contabile del Museo coincidono con quelli della Fondazione.
2) Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo sono predisposti e approvati secondo le previsioni degli artt. 21 e 22 dello Statuto.
3) L’attività della Fondazione è organizzata sulla base di un Piano Annuale e di un Piano Pluriennale, quali strumenti essenziali per realizzare la gestione integrata e funzionale della struttura. Entro il 30 Novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva un documento programmatico annuale relativo all’attività da svolgersi nell’esercizio successivo.
4) Del Piano Annuale fanno parte tutti i servizi e le attività necessari e/o opportuni al fine di realizzare le finalità previste all’art. 6 dello Statuto e la gestione integrata e funzionale della Fondazione. Vi sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la manutenzione ordinaria e straordinaria; la gestione delle risorse umane; i servizi di assistenza e accoglienza al pubblico; le attività educative e formative, di comunicazione e promozione e ogni altra iniziativa volta alla realizzazione delle finalità espresse all’art. 6 dello Statuto.
5) Il Piano Pluriennale definisce il programma delle attività della Fondazione previste e prevedibili in relazione alle risorse disponibili, e viene aggiornato in funzione della effettiva disponibilità delle risorse stesse.
6) Sono possibili attività aggiuntive e iniziative speciali non previste dai Piani, purché ne sia garantita la copertura economica.

Art.5 – Patrimonio del Museo

1) Il nucleo iniziale del patrimonio del Museo è costituito da 31 oggetti, di prevalente valore simbolico, conferiti dall’ANED sez. di Prato, inseriti nel percorso museale liberamente accessibile ai visitatori, negli orari stabiliti.
2) Il materiale del Museo è registrato in apposito inventario, aggiornato in caso di nuove donazioni.
3) La Fondazione garantisce l’inalienabilità degli oggetti conferiti.
4) Il patrimonio è inalienabile, in caso di estinzione della Fondazione e di conseguente liquidazione del patrimonio, i beni ad essa conferiti, come risultanti dall’atto costitutivo, saranno restituiti a coloroche li hanno conferiti.
5) I beni acquisiti successivamente saranno devoluti al Comune di Prato, come da art. 23 dello Statuto, tranne che per donazioni per le quali siano state inserite da parte del cedente esplicite e altrimenti indicatrici clausole in merito.

Art.6 – Inamovibilità degli oggetti e prestiti esterni

1) Nessun oggetto del Museo può essere allontanato dalla sua sede se non per restauro o mostra e, comunque previa autorizzazione scritta del Direttore della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di valutare ed eventualmente ammettere il prestito, sia in Italia che all’estero, in caso di mostre ed esposizioni di particolare rilevanza quando il fine culturale sia tale da valorizzare il patrimonio museale stesso.
2) Gli oggetti concessi in prestito devono essere assicurati a cura e a carico del soggetto richiedente. Il trasporto è a carico del richiedente.
3) L’ente richiedente si farà carico di ogni spesa inerente il prestito e dovrà fornire tutte le garanzie necessarie per il trasporto, la collocazione, la conservazione e la riconsegna dell’oggetto prestato.
4) La spedizione avrà luogo previa consegna alla Fondazione della polizza assicurativa richiesta.

Art.7 – Utilizzo esterno dei contenuti audiovisivi del percorso museale

Il Direttore decide in merito all’utilizzo in ambienti esterni al Museo stesso del materiale audiovisivo che compone il percorso museale.

Art.8 – Disciplina d’uso della Sala Conferenze

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, con deliberazione del 22 giugno 2010, che la Fondazione si riserva di concedere l’utilizzo della Sala Conferenze ad eventuali richiedenti solo nel caso in cui l’evento venga realizzato in collaborazione con la Fondazione stessa, abbia quindi ottenuto il benestare del Direttore, e sia attinente alle finalità della Fondazione come definite nello statuto all’art.6.

Art.9 – Disposizioni per la sicurezza

1) La Fondazione adotta tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia per garantire la sicurezza degli oggetti custoditi nonché l’incolumità degli addetti e dei visitatori. Tutti coloro che, a vario titolo, frequentano il Museo sono tenuti a rispettare le disposizioni previste dal responsabile per la sicurezza, pena l’immediato allontanamento dal Museo stesso.
2) La Fondazione sottoscrive una polizza di assicurazione RC contro i danni a terzi che possono determinarsi all’interno degli spazi della Fondazione e/o durante attività in spazi esterni promosse dalla stessa.
3) La Fondazione adempie alla vigente normativa per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs. n. 81/2008). A tal fine si dota di Documento di Valutazione dei Rischi, Documento di Valutazione Rischio Incendio e Piano di evacuazione come strumenti di prevenzione, tutela e gestione dei rischi collegati alla propria attività, sia nei confronti del proprio personale che degli utenti della struttura.
4) La Fondazione nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e, nel caso di nomina tra il personale, assicura la sua adeguata formazione adempiendo agli obblighi di legge.
5) La Fondazione nomina il medico competente del lavoro per la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti.
6) La Fondazione nomina tra i propri dipendenti e, nel caso di affidamento di servizi, tra il personale delle ditte affidatarie dei contratti di supporto per la gestione di biglietteria e guardiania, gli addetti alle squadre di primo soccorso e antincendio, assicurandone il periodico aggiornamento.
7) La Fondazione, nell’ambito delle proprie competenze di soggetto conduttore dell’immobile adibito a museo, effettua manutenzioni a cadenza semestrale sugli impianti elettrici e su tutti i presidi antincendio della struttura. Le manutenzioni specifiche dedicate all’ascensore di servizio, secondo le tempistiche previste dalla normativa, sono a cura del proprietario dell’immobile al quale la Fondazione rimborsa il 92% delle spese.
8) Il Museo è dotato di sistema di allarme anti intrusione.

Art.10 – La struttura

1) La sede del Museo occupa 200 mq dei 400 mq a disposizione della Fondazione all’interno dell’edificio che ospita anche altre realtà.
2) La Fondazione ha in carico la manutenzione ordinaria, mentre quella straordinaria è di competenza dell’Associazione “6 settembre”, ente proprietario dell’edificio.
3) Il Museo opera per garantire che le strutture museali risultino adeguate alle funzioni cui sono adibite, in conformità alla politica culturale ed agli obiettivi educativi della Fondazione e con riferimento alle esigenze dell’edificio, delle collezioni, del personale e del pubblico.

Capo III - Ordinamento interno: poteri e funzioni gestionali

Art.11 – Organizzazione e risorse umane

1) Il personale scientifico, amministrativo e di custodia del Museo coincide con i dipendenti della Fondazione che per lo svolgimento della propria attività, e per il miglior conseguimento degli scopi istituzionali, potranno avvalersi di:
– Personale esterno in possesso dei requisiti necessari, collaboratori, consulenti di comprovata professionalità ed esperienza;
– del supporto di aziende specializzate;
oltre che, senza che l’apporto di tali figure costituisca un surrogato delle necessarie prestazioni professionali qualificate, di:
– Personale volontario in possesso dei requisiti di competenza tecnica e professionale nel settore museale, appartenente ad Associazioni di Volontariato riconosciute;
– Personale volontario del Servizio Civile italiano e di altri Paesi;
– Stagisti e tirocinanti provenienti da Facoltà universitarie il cui indirizzo di studi sia coerente con la missione e natura del Museo.
2) Tra il personale della Fondazione sono individuate le figure del:
 Direttore
 Responsabile delle collezioni e del patrimonio custodito,
 Responsabile dei servizi educativi;
 Responsabile delle procedure amministrative ed economiche finanziarie
Per l’espletamento delle funzioni e dei servizi elencati successivamente sarà possibile avvalersi anche di personale esterno (collaborazioni, consulenze e incarichi), di forme di condivisione di figure professionali con un sistema musale oppure di soggetti che forniscono servizi culturali:
 servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza;
 servizi educativi;
 Responsabile della sicurezza,
 Responsabile della comunicazione
L’attribuzione delle funzioni sarà dettagliato in un organigramma-funzionigramma .
3) La Fondazione adotta il proprio Codice di comportamento al quale sono soggetti tutti i propri dipendenti ed assimilati.
4) La Fondazione adotta un Regolamento per la selezione ed assunzione del personale dipendente e per il conferimento di incarichi e collaborazioni per garantire trasparenza e regolarità nel reclutamento di nuovo personale.
5) Pur nei limiti delle disponibilità finanziarie, la Fondazione si adopera per assicurare alla pianta organica del Museo occasioni di aggiornamento e formazione professionale specializzata.

Art.12 – Presidente

Compiti e funzioni del Presidente sono definiti dallo Statuto all’art. 12. Inoltre il Presidente svolge funzione di garante:
– dell’osservanza e della corretta applicazione dello Statuto e del presente Regolamento;
– del rispetto degli indirizzi culturali e scientifici del Museo;
– dell’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.13 – Consiglio di Amministrazione

Funzionamento e compiti del Consiglio di Amministrazione sono definiti dallo Statuto agli artt. 15 e 16. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre approva specifici regolamenti interni per le attività di gestione.

Art.14 – Comitato Scientifico

1) Secondo quanto previsto dallo Statuto all’art. 19, punto 1, il Comitato Scientifico ed il suo Presidente sono nominati dal Consiglio d’Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione e sentito il Direttore.
2) Composizione, compiti, funzioni e modalità di convocazione del Comitato Scientifico sono definiti nell’art. 19 dello Statuto e dettagliati in un apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art.15 – Direttore

1) Il Direttore è scelto secondo criteri di competenza e di esperienza lavorativa nelle discipline attinenti alla specificità del Museo, con laurea specialistica o laurea del vecchio ordinamento nelle discipline attinenti o affini alla specificità del museo, esperienza pluriennale in ambito museale pubblico o privato o in istituti affini e conoscenza almeno della lingua inglese.
2) Compiti e funzioni del Direttore sono stabiliti dallo Statuto all’art. 17.
3) Oltre a quanto già specificato nello Statuto, il Direttore, nell’ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione:
– detiene la responsabilità scientifica, organizzativa ed operativa del Museo, dei suoi programmi culturali pluriennali ed annuali e di tutte le sue attività;
– definisce le figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività della Fondazione, la tipologia delle prestazioni, l’organizzazione del lavoro e presenta le relative proposte al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione;
– dirige e coordina il personale determinando i criteri di organizzazione del lavoro;
– partecipa alla definizione degli indirizzi scientifici e culturali del Museo;
– esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono delegate dal Consiglio di Amministrazione.
-funge da Responsabile delle collezioni e del patrimonio custodito, curando le politiche di incremento della collezione, le attività di conservazione, ricerca, studio e catalogazione del patrimonio, la curatela scientifica delle attività espositive permanenti e temporanee, l’ideazione e ed organizzazione di attività diverse di valorizzazione.

Capo IV - Rapporti con il pubblico e con il territorio

Art.16 – Servizi al pubblico e accesso al Museo

1) La Fondazione con il suo Museo e Centro di Documentazione (archivio e biblioteca), in quanto istituzione a servizio del territorio, dei cittadini e del pubblico, ha al centro del suo interesse il visitatore.
2) Gli orari di apertura, le modalità di accesso, il costo dei biglietti e dei servizi, le tipologie di attività ed i servizi erogati al pubblico, le modalità di rilevazione statistiche degli utenti, nonché del gradimento e della qualità dell’offerta, sono regolati con apposita Carta dei Servizi, approvata dalla Fondazione, affissa o distribuita all’interno dei locali e pubblicata sul sito internet in lingua italiana.
3) Coerentemente con la sua missione la Fondazione promuove ogni iniziativa utile a favorire la conoscenza della sua storia e del suo patrimonio organizzando visite guidate, attività educative e di divulgazione, producendo materiali informativi e didattici e mettendo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta per motivi di studio, strumenti e servizi che potranno essere predisposti a questo fine.
Dedica, ogni anno, larga parte del programma di attività a progetti rivolti ai giovani.
4) La Fondazione realizza programmi adeguati a:
– Garantire l’accesso a tutte le categorie di visitatori/utenti;
– Proporre strumenti differenziati che offrano al visitatore gli elementi conoscitivi indispensabili, nonché informazioni e materiali di studio e ricerca rivolti a soddisfare differenti livelli di esigenze degli utenti.
5) La Biblioteca della Fondazione, con una postazione PC-Internet, è inserita nel sistema bibliotecario provinciale, rende fruibili le proprie risorse ed iniziative nella rete civica PO-NET e aderisce al prestito interbibliotecario.
6) Tutti potranno accedere al Museo secondo le modalità riportate nel presente Regolamento.
Il visitatore è tenuto comunque ad adottare un comportamento civile e rispettoso della dignità altrui.
Ogni comportamento arrecante danni materiali alla struttura o danni fisici alle persone sarà perseguito in sede civile e penale, e sarà motivo di immediato allontanamento. Ogni comportamento ritenuto oltraggioso, anche della dignità del luogo, o lesivo della dignità altrui o comunque arrecante grave disturbo agli altri visitatori sarà causa di immediato allontanamento.

Art.17 – Carta dei servizi

1) L’azione della Fondazione deve svolgersi secondo criteri di qualità, semplificazione delle procedure, informazione agli utenti. Pertanto il direttore della Fondazione è stato incaricato della redazione della Carta dei servizi che identifica, nell’ambito di quanto previsto dal presente regolamento, gli specifici servizi erogati.
2) La Carta dei servizi, approvata dal Consiglio di Amministrazione, è resa pubblica attraverso sistemi di accesso remoto (sito ecc.) e mediante distribuzione a chiunque ne chieda copia.

Art.18 – Sito Internet

Il sito internet ufficiale della Fondazione è visitabile all’indirizzo http://www.museodelladeportazione.it.
All’interno del sito si possono trovare notizie relative agli orari di apertura e modalità di accesso, nonché approfondimenti riguardo all’attività della Fondazione ed alle sue caratteristiche.

Art.19 – Collaborazioni, promozione e partecipazione

1) La Fondazione promuove attive collaborazioni con lo Stato, l’Unione Europea, gli enti locali e territoriali, le Università, i Centri di Documentazione, le Istituzioni e i Musei che operano, a livello nazionale e internazionale, su analoghe tematiche, con l’obiettivo di creare una rete che consenta di collegare la scala cittadina e regionale del suo raggio d’azione a una più ampia dimensione nazionale ed europea.
2) La Fondazione promuove l’informazione sulle sue attività e valorizza la partecipazione del pubblico. Promuove momenti di incontro (conferenze, lezioni, convegni, corsi ecc..) e confronto sulle sue attività e sui suoi programmi, individua forme di sostegno attivo al Museo.
3) La Fondazione coopera, anche attraverso apposite convenzioni o partecipazioni, con altri musei o enti operanti nel territorio o con musei ed enti affini per interessi tematici, con le istituzioni scolastiche in Italia o all’estero.
4)La Fondazione può inoltre contrarre con altri musei ed enti pubblici e privati accordi per la realizzazione di progetti a termine quali mostre e manifestazioni.

Art.20 – Volontariato culturale

1) Il Museo valuta eventuali forme di sinergia e collaborazione continuata con le associazioni del volontariato culturale come un valido supporto alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale del Museo.
Tali sinergie e collaborazioni dovranno svolgersi nel rispetto dei principi e delle linee guida sanciti dalla Magna Charta del Volontariato per i beni culturali – promossa da Cesvot, Promo PA Fondazione, Regione Toscana e Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana – e dovranno essere regolate da apposite convenzioni stipulate dalla Fondazione con le associazioni di volontariato.

Capo V - Disposizioni finali

Art. 19 – Entrata in vigore e pubblicazione
1) Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed è pubblicato sul sito web della Fondazione.
2) Il Regolamento può essere modificato da apposite deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.