ART. 1 NOME E SEDE

1.E’ costituita la Fondazione denominata “Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria Toscana”, ai sensi dell’art. 14 e seguenti del C.C., con personalità giuridica propria ai sensi del d.p.r. 361 del 10.02.2000.
2.La Fondazione ha sede legale in Prato, nei locali del Centro di Documentazione, via di Cantagallo, 250.
3. La Fondazione ha ricevuto dalla Regione Toscana il riconoscimento come personalità giuridica di interesse regionale con decreto n.551 del 19.02.2008 ed è stata iscritta in data 21.02.2008 al n.610 del registro regionale delle persone giuridiche private.

ART. 2 FONDATORI

La Fondazione è costituita per iniziativa di:

  • Il Comune di Cantagallo
  • Il Comune di Carmignano
  • Il Comune di Montemurlo
  • Il Comune di Poggio a Caiano
  • Il Comune di Prato
  • Il Comune di Vaiano
  • Il Comune di Vernio
  • L’ANED – sezione di Prato
  • L’ANPI – sezione di Prato;
  • La Comunità Ebraica di Firenze

ART.3 CATEGORIE DI FONDATORI

1.Sono “fondatori” i soggetti che hanno promosso la costituzione della Fondazione.
2.Sono “fondatori assimilati” ed assumono una posizione corrispondente a quella di “fondatore” (e così sono di seguito denominati), altri Enti Pubblici di particolare rilevanza Sociale che hanno finalità analoghe alla Fondazione. Sono considerati enti pubblici gli enti di cui all’art. 1 comma due del d.lgs. 30 marzo 2001, nr.265 e i soggetti costituiti o partecipati con quota complessiva di maggioranza da parte di enti pubblici.
3. Sono “benemeriti” gli aderenti alla Fondazione, Enti Pubblici, Persone fisiche pubbliche e private, che per elargizioni e donazioni di notevole consistenza, una tantum o ripetute nel tempo, dimostrino ad insindacabile giudizio del Consiglio d’Amministrazione, un particolare e qualificato impegno a favore della Fondazione.
4.Sono “sostenitori” persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, Associazioni e Fondazioni che operano nel campo dell’antifascismo e della resistenza o coloro che svolgono la loro attività per il perseguimento di una delle finalità di cui al successivo art. 7 e che facciano richiesta d’adesione alla Fondazione. E’ fondatore sostenitore di diritto l’associazione per il gemellaggio Prato – Ebensee.

ART.4 NORME COMUNI

1.L’attribuzione dello status di “assimilato”, “benemerito”, “sostenitore” è deliberata dal Consiglio d’Amministrazione con la maggioranza dei 2/3 dei punti voto del Consiglio d’Amministrazione.
2.Il Consiglio d’Amministrazione, unitamente all’ammissione dei “fondatori assimilati”, dispone in ordine al contributo al fondo di dotazione patrimoniale e all’eventuale contributo alla gestione ordinaria, nonché all’attribuzione dei punti voto.
3.Il Consiglio d’Amministrazione, unitamente all’ammissione dei “benemeriti” e “sostenitori” dispone in ordine al contributo al fondo di dotazione patrimoniale e all’eventuale contributo alla gestione ordinaria.
4.I “sostenitori” e “benemeriti” hanno diritto ad eleggere ciascuno un proprio rappresentante nel Consiglio d’Amministrazione.
5.
La nomina del componente avviene, sempre a maggioranza degli intervenuti, in apposite “Assemblea dei benemeriti” e “Assemblea dei sostenitori” convocate dal Presidente della Fondazione, che non avrà diritto al voto.
6.Per la costituzione e le norme di votazione, in mancanza d’apposito regolamento approvato dal Consiglio d’Amministrazione, si applicheranno le norme di legge in materia di fondazioni.
7.I Fondatori non hanno diritti sul patrimonio della Fondazione neppure quando, dichiarata eventualmente la sua estinzione o disposto lo scioglimento, si proceda alla liquidazione ai sensi dell’art. 25 del presente Statuto.
8.La qualità di Fondatori è intrasmissibile.

ART.5 CONTRIBUTI ALLA GESTIONE ORDINARIA E D'INVESTIMENTO

1.I “fondatori” ed i “fondatori assimilati” assicurano le risorse finanziarie necessarie per la gestione ordinaria e d’investimento della Fondazione, con un contributo annuale, che sarà determinato in considerazione della natura e delle caratteristiche dell’Ente fondatore e/o assimilato. Tale contributo è preventivamente concordato e approvato dai competenti organi dei singoli fondatori.
2.L’approvazione del piano pluriennale di cui al successivo articolo 22 comma due comporta l’impegno a garantire i contributi previsti per il triennio.

ART.6 FINALITÀ

1.La Fondazione non ha fini di lucro, ed ha lo scopo di promuovere la conoscenza dei “luoghi della memoria” dell’età contemporanea e la ricerca dei processi storici che videro la nascita e l’affermarsi in Europa: del fascismo e del nazismo; delle persecuzioni razziali, politiche e religiose; della deportazione e della realtà dei campi di concentramento e di sterminio; delle lotte di resistenza e di liberazione.
2.La Fondazione in particolare si propone:

  • Di approfondire la conoscenza della storia locale, sia per quanto riguarda l’opposizione al fascismo e la lotta di liberazione, che per le vicende della deportazione nella Provincia di Prato;
  • Di raccogliere, conservare, valorizzare e studiare la testimonianza del movimento popolare di resistenza al nazifascismo e delle deportazioni;
  • Di promuovere ricerche, studi ed indagini critiche per conoscere e conservare la memoria della Resistenza e della Deportazione;
  • Di promuovere iniziative storiche culturali rivolte a studenti della scuola di base, degli istituti medi superiori e dell’Università;
  • Di promuovere iniziative e corsi d’aggiornamento per insegnanti sui temi storici di quegli anni, e più complessivamente sulla storia del ‘900;
  • Di farsi promotrice di una cultura di pace e di solidarietà fra i popoli contro ogni tipo d’intolleranza, razzismo, discriminazione e totalitarismo;
  • Di collaborare con tutti quei soggetti pubblici e privati che vorranno impegnarsi a promuovere programmi che andranno nella direzione prospettata dai principi che sono alla base del presente statuto;
  • Di costruire presso il Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza un Laboratorio permanente sulla storia del ‘900;
  • Di documentare, non solo le deportazioni e le persecuzioni più direttamente attinenti i primi cinquant’anni del sec. 20°, ma anche le nuove forme di deportazione e discriminazione dei diritti dell’uomo e dei popoli.
  • Di gestire iniziative per conto dei fondatori, dei fondatori assimilati, della Regione Toscana e di altri enti pubblici e privati sulla memoria e sulle altre finalità del presente articolo;
  • Di progettare, a sostegno dell’impegno di Regione, Comuni, Province, Istituti scolastici e associazioni, viaggi di studio, programmi di riflessione culturale e divulgazione storica sui temi di cui alla legge 20 luglio 2000, n.211 “istituzione del Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

3. Le finalità di cui all’ art. 6 ed al successivo art. 7 del presente statuto non potranno essere modificate senza il voto favorevole ed unanime dei rappresentanti dell’ANED, dell’ANPI e della Comunità Ebraica.

ART.7 MUSEO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA DEPORTAZIONE E RESISTENZA

1.Il Museo e Centro di Documentazione intende offrire prevalentemente, con una specifica attenzione alle giovani generazioni, opportunità ed iniziative per comprendere e riflettere sui processi storici che hanno segnato i primi cinquant’anni del ‘900. A tal fine, organizza percorsi museali e didattici, e recupera, organizza e rende fruibile una documentazione incentrata prevalentemente sulla memoria delle deportazioni e delle persecuzioni, e sui movimenti di resistenza ed opposizione al fascismo ed al nazismo.
2.Il Centro di documentazione valorizza ricerche e studi, anche con il recupero di testimonianze e fonti orali e/o inedite, sulla partecipazione locale a movimenti di Resistenza e lotta antifascista, curandone la conoscenza e la diffusione.
3.Il Museo e Centro Documentazione ricerca la collaborazione con istituti di ricerca, associazioni, centri di documentazione, musei che perseguono, in Italia ed all’estero, analoghi obiettivi di ricerca, documentazione, comprensione, conoscenza dei fenomeni storici di cui al precedente comma nonché di crescita di una consapevolezza civile diffusa su tali temi, inserendosi a pieno titolo nella rete europea dei luoghi della memoria.
4.Il Centro ricerca e promuove la diffusione di testimonianze, fonti, documentazione inedita o rara, anche in lingua straniera, sui temi della deportazione e della memoria delle persecuzioni.
5.Il Centro di documentazione coopera alla costituzione di reti fra istituti e centri di documentazione che operino in ambiti similari, ed allo sviluppo di “portali” di documentazione sulla storia del ‘900, con particolare riferimento a fonti e risorse attinenti la deportazione e le persecuzioni. A tal fine, coopera con altri organismi pubblici e privati alla creazione di un catalogo collettivo delle risorse documentarie sulla Resistenza, l’Antifascismo, la deportazione e le persecuzioni.
6.Il Centro di documentazione aderisce al Sistema bibliotecario provinciale pratese, e rende fruibili le proprie risorse ed iniziative nella rete civica PO-NET, al cui sviluppo contribuisce attivamente. La catalogazione del Centro è coordinata dalla Biblioteca comunale “A. Lazzerini” che ne cura l’integrazione nella rete locale e nel sistema documentario regionale, e nelle iniziative di circolazione dei documenti. La medesima Biblioteca “A. Lazzerini” coopera allo sviluppo delle raccolte del Centro di documentazione.

ART.8 RISORSE PATRIMONIALI E ORDINARIE

1.Il Fondo Patrimoniale della Fondazione è costituito da:
-somma complessiva di Euro 33.350 versata dai fondatori;
-ogni altro bene o valore mobiliare ed immobiliare che pervenga alla Fondazione o per acquisto o per donazione o per lascito, a fini patrimoniali. ? eventuali donazioni, legati, erogazioni di privati ed enti destinati a fini patrimoniali;
2.Alle spese occorrenti al funzionamento la Fondazione provvederà con le seguenti Risorse di Gestione:
a) le rendite del proprio patrimonio;
b) i proventi della gestione delle attività istituzionali o connesse e/o di servizi forniti a terzi;
c) eventuali donazioni, legati, erogazioni di privati ed enti non destinati a fini patrimoniali;
d) contributi dei fondatori, dello stato, di organismi nazionali ed internazionali, degli enti locali e di altri enti pubblici e privati, non espressamente destinati ad incremento del fondo patrimoniale;
e) ogni altra entrata destinata, per la sua natura, al finanziamento della gestione ordinaria delle attività della Fondazione, così come gli utili delle attività commerciali.

ART.9 DOTAZIONE DEL COMUNE DI PRATO

1. Il Comune di Prato conferisce alla Fondazione i beni mobili della sede di cui al precedente art. 1, l’attrezzatura informatica ed il supporto tecnico per le iniziative organizzate per il conseguimento dei fini della Fondazione, secondo le norme stabilite dalla convenzione stipulata tra l’Amministrazione Comunale e la Fondazione.
2. Il Comune di Prato coopera inoltre attraverso la Biblioteca “A. Lazzerini” (“Sistema bibliotecario e delle Opportunità Formative”) alla progettazione e realizzazione di iniziative culturali, didattiche e di ricerca.

ART.10 ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:
a) Il Presidente;
b) Il Vice Presidente
c) Il Consiglio di Amministrazione;
d) Il Revisore dei conti;
e) Il Comitato scientifico;

ART.11 IL PRESIDENTE

1.Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione del Comune di Prato.
2.Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione;
3.In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4.Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinominabile una sola volta.
5.Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, ne cura la vita e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
6.Il Presidente può, con proprio atto, delegare le sue funzioni al vicepresidente eletto. In caso di delega i delegati restano responsabili degli atti compiuti.
7.Al Presidente della Fondazione non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

ART.12 FUNZIONI E POTERI DEL PRESIDENTE

1.Il Presidente della Fondazione svolge le seguenti funzioni:

a)Cura la vita e promuove lo sviluppo della Fondazione secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
b)Sovrintende a tutte le iniziative ed attività della Fondazione;
c)Ha la rappresentanza legale e la firma sociale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione;
d)Convoca e presiede l’assemblea dei benemeriti, e dei sostenitori e il Consiglio di Amministrazione;
e)Verifica lo stato di attuazione dei programmi, dei piani di sviluppo e cura i rapporti istituzionali con gli enti e gli altri organismi;
f)Sovrintende a tutte le iniziative ed attività della Fondazione ed adotta atti di indirizzo nei confronti del Direttore;
g)Nomina i procuratori generali e speciali ed anche i procuratori alle liti;
h)Adotta, in caso di urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all’approvazione nella prima seduta utile;
i)Nell’ambito degli stanziamenti previsti in bilancio e degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione, fissa i limiti di spesa cui è autorizzato annualmente il Direttore della Fondazione.

ART.13 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 membri oltre il Presidente dei quali:
a. Il Presidente della Fondazione cui sono attribuiti il 50% dei punti voto spettanti al Comune di Prato;
b. un rappresentante del Comune di Prato;
c. un rappresentante del Comune di Cantagallo;
d. un rappresentante del Comune di Carmignano;
e. un rappresentante del Comune di Montemurlo;
f. un rappresentante del Comune di Poggio a Caiano;
g. un rappresentante del Comune di Vaiano;
h. un rappresentante del Comune di Vernio;
i. un rappresentante dell’ANPI sez. di Prato;
j. un rappresentante dell’ANED sez. di Prato;
k. un rappresentante della Comunità Ebraica di Firenze;
l. un rappresentante dei fondatori benemeriti;
m. un rappresentante dei fondatori sostenitori.
2. Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione colui che trovatasi in una delle situazioni soggettive di ineleggibilità di cui all’art. 2382 del C.C.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rinominabili.
4. L’attribuzione dei punti voto è stabilita per i primi due anni di vita della Fondazione nell’atto costitutivo, per gli anni successivi è determinata sulla base dei contributi annualmente erogati alla Fondazione determinati sulla base dell’ultimo consuntivo approvato. Sono in ogni caso attributi, a prescindere dal contributo erogato, almeno il due per cento dei punti voto ai rappresentanti nominati dall’ANPI sez. di Prato, dall’ANED sez. di Prato e dalla Comunità Ebraica di Firenze, dall’Assemblea dei fondatori benemeriti e dall’Assemblea dei fondatori sostenitori. In ogni caso la quota degli enti pubblici territoriali della Provincia di Prato non può essere inferiore al 75 per cento dei punti voto e i punti voto di ciascun Comune non può essere inferiore al due per cento.
5. Nel caso d’ingresso di nuovi fondatori assimilati, saranno ridotti i punti voto degli altri fondatori proporzionalmente e nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
6. Comunque nominati, ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese.
7. Nel caso di assenza del Presidente o del rappresentante del Comune di Prato, al componente presente sono attribuiti i punti voto spettanti al Comune di Prato.

ART.14 SOSTITUZIONE DEI SINGOLI CONSIGLIERI

1. Nel caso in cui, nel corso del mandato venga a mancare, per morte, dimissioni, decadenza o revoca, un Consigliere nominato dai fondatori, il Presidente della Fondazione inviterà il relativo fondatore alla nomina di un sostituto nel termine di 60 giorni dalla comunicazione stessa.
2. Nel caso in cui il Consigliere venuto a mancare sia stato nominato dall’Assemblea dei fondatori benemeriti, il Presidente della Fondazione dovrà, nel termine di 30 giorni, convocare direttamente l’assemblea competente per la nomina del sostituto.
3. Il Consigliere sostituto rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.
4. Nel casi di cessazione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione si riunisce entro trenta giorni per la nomina del nuovo Presidente.
Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

ART.15 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione almeno due volte l’anno; esso potrà inoltre essere convocato quando il Presidente stesso lo riterrà opportuno o su domanda motivata e scritta di almeno tre componenti il Consiglio.
2. La convocazione deve essere accompagnata dall’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno da inviarsi ai singoli componenti almeno sette giorni prima della riunione, in caso di comprovata urgenza il termine può essere ridotto ad un giorno. Nella convocazione deve essere specificata l’eventuale seconda convocazione, che deve tenersi almeno un’ora dopo quella fissata per la convocazione.
3. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione che funge da consulente tecnico e da segretario.
4. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto espressamente previsto nello statuto per alcune categorie di delibere, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei punti voto e la presenza di almeno quattro fondatori di cui due enti locali territoriali.
5. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei punti voto dei presenti ed il voto favorevole di almeno tre fondatori di cui due enti locali territoriali, salvo per quelle per le quali il presente Statuto non prevede maggioranze diverse.
6. Per i membri del Consiglio di Amministrazione non è previsto alcun compenso tranne eventuali rimborsi spese debitamente documentati.

ART.16 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo e controllo del processo di attuazione dell’attività della Fondazione e svolge tutti i compiti che non sono attribuiti ad altri organi. 2) In particolare il Consiglio di Amministrazione:
– approva le proposte di modifica dello Statuto della Fondazione, con la maggioranza dei due terzi dei punti voto. Gli articoli sei e sette del presente Statuto possono essere modificati solo con il voto favorevole ed unanime dei rappresentanti dell’ANED, dell’ANPI e della Comunità Ebraica. In ogni caso le modifiche allo Statuto devono essere coerenti con le finalità per le quali la Fondazione è costituita;
– approva il programma annuale e triennale e tutte le attività culturali, di ricerca, programmatiche annuali;
– nomina il Direttore, indirizza e controlla il suo operato e ne fissa il trattamento economico con la maggioranza qualificata dei due terzi dei punti voto; – nomina il Presidente ed il revisore dei conti;
– nomina il Vice-Presidente; – nomina, su proposta del Presidente della Fondazione e sentito il Direttore, i membri del Comitato scientifico ed il suo Presidente;
– delibera l’ammissione di nuovi fondatori (fondatori assimilati, benemeriti e sostenitori), con la maggioranza dei due terzi dei punti voto;
– approva i Regolamenti, le Convenzioni e la Carta dei servizi;
– delibera l’accettazione di contributi, donazioni, lasciti testamentari, le acquisizioni e le alienazioni di beni mobili ed immobili e il miglior impiego della Dotazione Patrimoniale;
– delibera su Accordi di collaborazione fra la Fondazione ed altri enti nazionali ed internazionali;
– approva il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo e la relazione del sindaco revisore;
– ha facoltà di conferire al Presidente, al Vicepresidente, a singoli consiglieri o al Direttore specifici poteri ivi compresi il potere di firma, vigilando sull’esercizio di questi;
– approva il piano delle risorse umane della Fondazione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei punti voto;
– determina le tariffe per i servizi erogati o i criteri per la loro determinazione;
– delibera sui provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
– ratifica gli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso d’urgenza;
– autorizza a stare in giudizio e sulla nomina dei difensori;
– stabilisce l’ammontare dell’indennità e dei compensi eventualmente necessari per la retribuzione d’attività svolte a favore della Fondazione;
– stabilisce l’ammontare del contributo da versare ogni anno dai fondatori;
– delibera sulla qualifica di fondatore benemerito della Fondazione e sulla misura del contributo da versare ogni anno;
– delibera su tutte le questioni che non siano riservate alla competenza degli altri organi.

ART.17 DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio d’Amministrazione scegliendo tra persone di comprovata e riconosciuta esperienza e competenza. L’incarico è conferito con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Sono applicabili le cause d’ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399 C.C.
2. Sono compiti del Direttore: – Attuare il programma definito dal Consiglio d’Amministrazione e gli atti conseguenti;
– Convocare il Comitato scientifico quando richiesto, sentito il Presidente;
– assicurare la circolazione dei documenti e delle proposte programmatiche e d’attività didattiche e culturali elaborate dal Comitato scientifico quando richiesti, il coordinamento dell’attività d’attuazione dei progetti e delle iniziative;
– Presentare progetti d’iniziative culturali e didattiche, e piani di ricerca e editoriali quando proposti dal Comitato scientifico;
– mantenere e sviluppare i contatti con gli enti di ricerca cittadini, nazionali e internazionali;
– provvedere all’esecuzione delle deliberazioni e curare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio d’Amministrazione;
– cooperare all’amministrazione del patrimonio della Fondazione, adottare gli atti di gestione del personale, definire gli orari di servizio;
– redigere il rendiconto delle spese sostenute, da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione e provvedere agli acquisti;
– predisporre il progetto di Bilancio Consuntivo e di Previsione da sottoporre al Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione;
– riferire semestralmente al Consiglio d’Amministrazione con una relazione di carattere generale. Le relazioni del Direttore sono messe a disposizione del Consiglio d’Amministrazione e dei fondatori.
– redigere apposito rendiconto delle spese sostenute, da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione.
– oltre a quanto specificato compiere tutti gli atti d’ordinaria amministrazione attinenti alla gestione; 3. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio d’Amministrazione.

ART.18 IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio d’Amministrazione che ne fissa gli emolumenti da corrispondere annualmente.
2. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo per un altro triennio, per le cause d’ineleggibilità e decadenza si applica l’art. 2399 c.c. Al revisore è affidato il compito della revisione amministrativa e contabile della Fondazione. Verifica l’attività d’amministrazione della Fondazione accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza di tutte le norme previste dalla vigente legislazione in materia.
3. Il revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti d’ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
4. Il revisore dei conti riferisce trimestralmente sull’andamento della gestione finanziaria ed economica al Consiglio d’Amministrazione ed ai fondatori.
5. Il revisore informa immediatamente il Consiglio d’Amministrazione e i fondatori di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire un’irregolarità di gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l’attività delle fondazioni.
6. Il revisore redige la sua relazione al bilancio consuntivo ed al bilancio di previsione.
7. Il revisore partecipa, se invitato, senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio d’Amministrazione.

ART.19 IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico ed il suo Presidente sono nominati dal Consiglio d’Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione e sentito il Direttore.
2. Il Comitato scientifico è costituito da almeno tre membri da nominarsi tra studiosi di storia contemporanea, intellettuali di chiara fama, italiani o stranieri, nonché personalità locali e/o del mondo della scuola impegnati negli ambiti tematici che compongono le finalità statutarie della Fondazione.
Alle riunioni partecipa il Direttore della Fondazione.
Il Comitato scientifico ha funzione consultiva e si riunisce su richiesta del Presidente ogni qual volta il Presidente o il Consiglio d’Amministrazione ritengano opportuno ottenere un autorevole parere scientifico in merito a:
a) attività di studio e ricerca;
b) attività editoriale;
c) linee di ricerca, studio,
cooperazione con istituzioni che a livello nazionale ed internazionale si muovono in ambiti similari;
d) realizzazione d’iniziative culturali, didattiche, e di promozione.

ART. 20 INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

1. I componenti del Consiglio d’Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore, il revisore dei conti decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:
a) perdita dei requisiti per la partecipazione all’organo;
b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall’art. 15, comma uno della legge 19 marzo 1990, n. 55 lett. a, b, c, d ed e;
c) provvedimento definitivo d’applicazione della misura di prevenzione di cui all’art. 15, comma 1, lett. f della legge 19 marzo 1990, n. 55;
2. I membri degli organi collegiali decadono dalla carica nel caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive all’organo del quale fanno parte, senza giustificato motivo. I componenti del Consiglio d’Amministrazione e il Presidente decadono dalle loro cariche nel caso in cui per due anni consecutivi il conto consuntivo chiuda in perdita.
3. La decadenza e l’incompatibilità sono deliberate dal Consiglio d’Amministrazione quando ricorrono le condizioni che la rendano necessaria; l’incompatibilità e decadenza del Direttore sono deliberate dal Consiglio d’Amministrazione. All’interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell’avvio del procedimento che lo riguarda.
4. Per una corretta e trasparente gestione dell’attività posta in essere dalla Fondazione, al fine di assicurare l’indipendenza nell’espletamento dei rispettivi compiti le cariche di Direttore, componente del Consiglio d’Amministrazione, di revisore dei conti sono tra loro incompatibili.
5. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

ART. 21 IL BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il bilancio consuntivo della Fondazione è costituito dai documenti previsti dalle altre norme vigenti in materia di Fondazioni.
2. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio d’Amministrazione entro il 30 aprile ed inviato ai fondatori e all’autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica entro i 30 giorni successivi.
3. Al bilancio consuntivo è allegata una relazione del Consiglio d’Amministrazione sull’andamento della gestione e l’attuazione del piano pluriennale e la relazione del sindaco revisore.

4. La Fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare quote d’utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma d’utilità economica.
5. La Fondazione potrà predisporre contabilità separata per l’attività commerciale esercitata.

ART. 22 IL BILANCIO DI PREVISIONE

1. Il Bilancio di Previsione, composto dal conto economico previsionale, dal Piano di cui al comma successivo, dalla Relazione del Consiglio d’Amministrazione, e dalla Relazione dei Sindaci, contiene l’indicazione delle linee di programmazione economico finanziaria relative all’esercizio successivo, tenuto conto dell’andamento della gestione.
2. Il Piano pluriennale di Spesa e delle Attività è redatto, integrato ed aggiornato annualmente ad opera del Consiglio d’Amministrazione e deve indicare l’ammontare complessivo stimato dei contributi annuali alla gestione corrente a carico dei fondatori.
3. Il Bilancio di Previsione deve indicare l’ammontare complessivo dei contributi alla gestione ordinaria a carico dei fondatori.
4. Al fine di mantenere l’equilibrio finanziario del bilancio d’esercizio nei limiti delle previsioni originarie e in particolare nei limiti dei contributi dei fondatori di cui al precedente art. 9, la Fondazione opera un monitoraggio trimestrale da comunicare al Consiglio d’Amministrazione. Nel caso in cui il monitoraggio trimestrale faccia prevedere la possibilità del verificarsi di situazioni di squilibrio di bilancio, il Consiglio di Amministrazione deve immediatamente informare i fondatori al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio della situazione gestionale e di mantenere i fabbisogni nei limiti dei contributi.
5. Il Bilancio di Previsione è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 Novembre e trasmesso ai fondatori entro il 15 Dicembre di ogni anno.

ART.23 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Si scioglie, con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio e/o le risorse necessarie per la gestione corrente diverranno insufficienti ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione o scioglimento previste dalla Legge.
2. Deliberato lo scioglimento della Fondazione, il Consiglio d’Amministrazione nominerà un liquidatore per procedere alla liquidazione del patrimonio.
3. In caso di estinzione della Fondazione e di conseguente liquidazione del patrimonio, i beni ad essa conferiti, come risultanti dall’atto costitutivo, saranno restituiti a coloro che li hanno conferiti. I beni acquisiti successivamente saranno devoluti al Comune di Prato.

ART.24 NORME FINALI

1. Con appositi regolamenti, deliberati dallo stesso Consiglio di Amministrazione, saranno stabilite le norme per il funzionamento interno della Fondazione.
2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di fondazioni.
Firmato: Marco Romagnoli
Raffaele Sordi
Maria Pia Ielpo
Francesca Volkhart Notaio